Fondo di Solidarietà Sums

La SUMS sin dal momento della sua costituzione, il 28 maggio 1876, ha sempre improntato la sua azione in coerenza con i principi di mutualità e solidarietà.
LA SUMS ha contribuito e contribuisce tutt’ora al sostegno ed allo sviluppo di differenti iniziative, tutte improntate alla fratellanza, alla concordia civica ed all’elevazione culturale.La critica fase storica che la Repubblica di San Marino, sta attraversando, ha ispirato la stessa SUMS ad intervenire concretamente, aiutando coloro che purtroppo stanno attraversando un momento difficile, dovuto al contesto economico di crisi generale.
In considerazione delle risorse con le quali fare fronte al “Fondo di Solidarietà”, due sono i principi inderogabili che devono risultare chiari e fermi: temporaneità ed eccezionalità di ciascun intervento deliberato dal Consiglio Direttivo SUMS.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione chiamare la Segreteria SUMS 0549/991434 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, oppure inviare una mail a info@sums.sm

Regolamento

1) Premessa

Il presente regolamento contiene le indicazioni ed informazioni inerenti ai possibili interventi attuabili mediante il “Fondo di Solidarietà” istituito con delibera del Consiglio Direttivo del 07 maggio 2014.
La S.U.M.S. sin dal momento della sua costituzione, avvenuta il 28 maggio 1876, ha sempre improntato la sua azione in coerenza con i principi guida della mutualità e solidarietà.
La S.U.M.S. ha contribuito e contribuisce tutt’ora al sostegno ed allo sviluppo di differenti iniziative tutte improntate alla fratellanza, alla concordia civica ed all’elevazione culturale.
La critica fase storica che la Repubblica di San Marino, e dunque i sammarinesi, sta attraversando ha in più occasioni fatto scaturire momenti di riflessione; più volte, dato il principio ispiratore proprio della S.U.M.S., si è posta l’esigenza di fare in modo che l’intervento della S.U.M.S. stessa potesse concretamente aiutare coloro che purtroppo stanno attraversando un momento difficile dovuto al contesto economico di crisi generale.
L’ art. 4 dello Statuto testualmente recita: “Il mutuo soccorso si realizza principalmente nei seguenti modi:
– omissis –
b) – con sovvenzioni o provvidenze di carattere sociale o assistenziale;
– omissis –.”
Questo è il motivo che porta la S.U.M.S. ad incrementare ulteriormente il proprio impegno nel Paese, attraverso un aiuto diretto e concreto nei confronti di coloro che si trovano temporaneamente ad affrontare un momento non facile e che ha portato prima alla volontà di creare un “Fondo di Solidarietà” ed in seguito all’elaborazione di questo regolamento.
In considerazione delle risorse con le quali fare fronte al “Fondo di Solidarietà”, due sono i principi inderogabili che devono risultare chiari e fermi: temporaneità ed eccezionalità di ciascun intervento deliberato dal Consiglio Direttivo S.U.M.S..

2) Finalità

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in capo alla S.U.M.S. a sostegno del “Fondo di Solidarietà”, e come indicato già in premessa quale sia il motivo di suddetta iniziativa, il presente regolamento ha lo scopo di specificare quali sono le condizioni richieste al fine di assicurare ai destinatari dello stesso la possibilità di aderirvi.
Attraverso differenti modalità con le quali concretamente dare un sostegno, le finalità perseguite sono:

1) contribuire ad affrontare delle situazioni di effettivo e concreto bisogno a livello economico con conseguenti difficoltà di
vivere dignitosamente il quotidiano;
2) concorrere a migliorare situazioni di indigenza comprovata;
3) cercare di fornire risposte che vadano incontro alle effettive esigenze tenendo dunque conto delle differenziate situazioni, specificità e bisogni individuali, possibilmente attraverso un confronto con realtà operanti nel volontariato e nel sociale;
4) tendere a finanziare attività, necessarie a favorire le condizioni di autosufficienza degli individui, consistenti in beni, servizi e prestazioni che non siano erogate od erogabili dallo Stato e dall’ISS.

3) Destinatari

Il presente regolamento è rivolto ad ogni persona fisica di cittadinanza e/o residenza sammarinese che al momento (data) della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti e che non rientri in una delle clausole di esclusione:

1) sia residente effettivamente nel territorio della Repubblica di San Marino;
2) si trovi in una delle situazioni di difficoltà come sopra specificato nelle “finalità” (cfr. punti 1 e 2);
3) non abbia già beneficiato o possa beneficiare nel corso dell’anno, anche all’interno del proprio nucleo famigliare, di altri interventi pubblici previsti per legge, in misura superiore a 5000€;
4) non abbia già usufruito, anche all’interno del nucleo famigliare, nel corso dell’anno del “Fondo di Solidarietà” costituito dalla S.U.M.S. .

I criteri generali cui fare riferimento affinché si possa usufruire del “Fondo di solidarietà” sono:

A) stato di famiglia;
B) dichiarazione dei redditi;
C) proprietà e patrimonio famigliare;
D) informazioni ed attestazioni di terzi.

4) Risorse finanziarie e modalità di erogazione

La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione dei contributi e dunque l’entità del “Fondo di Solidarietà” deriva dal rendimento finanziario della somma vincolata ad hoc dal Consiglio Direttivo.
Il fondo potrà essere incrementato a seguito di eventuali nuovi apporti provenienti da altri contributori.
Il Consiglio Direttivo della S.U.M.S. stabilirà annualmente e caso per caso le modalità di erogazione dell’intervento una tantum, con preferenza per la prestazione di beni e servizi.

5) Modalità di partecipazione

Coloro che fanno richiesta, anche per il tramite di terzi, per poter usufruire del “Fondo di Solidarietà” dovranno presentare la modulistica necessaria al fine di comprovare quanto indicato al punto 2) Finalità ed al punto 3) Destinatari.
La domanda va presentata, su apposito modulo predisposto, alla Segreteria della S.U.M.S., che, in seguito, potrà convocare eventualmente il richiedente per completare e perfezionare la pratica, con l’ausilio di un incaricato facente parte della Commissione di cui al successivo punto 6).

6) Procedura di selezione delle domande e dei controlli

L’istanza e la documentazione allegata saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata ad hoc dal Consiglio Direttivo S.U.M.S., anche al di fuori dei soci S.U.M.S., nel numero massimo di 5 persone.Il Coordinatore della Commissione dovrà
essere scelto tra i soci S.U.M.S..
La Commissione curerà l’istruttoria dell’istanza e potrà chiedere all’istante della documentazione integrativa od assumere esternamente altri elementi utili per fornire un adeguato riferimento al Consiglio direttivo S.U.M.S..
Il Consiglio direttivo S.U.M.S., in forza dello Statuto, sulla base dell’istruttoria eseguita dalla Commissione, valuta le richieste e delibera in maniera insindacabile ed inappellabile in merito, concedendo o meno l’intervento a favore del richiedente.
Per motivi di comprovata urgenza il Presidente della S.U.M.S. unitamente al Vice-Presidente ed al Coordinatore della Commissione potranno adottare scelte in merito all’erogazione di interventi che dovranno essere assoggettati a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
É inoltre di esclusiva competenza del Consiglio direttivo S.U.M.S. la verifica ed il controllo che quanto erogato abbia effettivamente raggiunto lo scopo previsto.

7) Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo S.U.M.S. (09.07.2014), che ne stabilirà anche le modalità di pubblicità attraverso un “avviso pubblico”.
Il Consiglio direttivo S.U.M.S. potrà dare direttive operative alla Segreteria ed alla Commissione per il miglior funzionamento del presente regolamento.

Per informazioni:

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